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| Legge istitutiva Riserva della Duchessa | Aggiornamento legge.

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(Norme di salvaguardia)

1. Fina alla data di entrata in vigore del piano di tutela ed utilizzazione, del programma e del regolamento di attuazione di cui al precedente art. 9 nel territorio della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa" sono comunque vietati:
a) la caccia e l'uccellagione, con qualunque mezzo esercitate; eventuali catture di animali, in modo incruento ed ai soli fini di ricerca scientifica o per esigenze legate alla conduzione della riserva naturale da parte di enti e di istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti, potranno essere autorizzate dall'ente gestore previo parere del comitato tecnico-scientifico e dei competenti uffici regionali;
b) ogni alterazione delle caratteristiche e delle bellezze naturali;
c) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati e meccanici al di fuori della viabilità ordinaria, che deve intendersi quale viabilità primaria che non presenti tracciati di penetrazione verso le quote più elevate del territorio; è fatta eccezione al presente divieto per i mezzi di servizio della riserva naturale, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto, per i mezzi necessari alle attività agricole zootecniche e forestali, per i quali verrà rilasciato dall'ente gestore un apposito contrassegno di autorizzazione. Potrà inoltre essere autorizzato l'accesso con tempi e le modalità previste dall'ente gestore a mezzi di organismi privati operanti nel settore della tutela ambientale;
d) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione nonchè ogni trasformazione di quelle esistenti, per le quali sono comunque consentiti interventi di manutenzione secondo criteri ecologici previa autorizzazione dell'ente gestore sentito il comitato tecnico-scientifico;
e) l'apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione di quelli della riserva stessa; quelli eventualmente preesistenti saranno rimossi;
f) il campeggio, il bivacco, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree destinate a tale scopo dall'ente gestore;
g) le attività sportive, a carattere agonistico o dilettantistico, che risultino in contrasto con la tutela dell'ambiente;
h) la produzione di rumori, suoni e luci perturbativi dello stato naturale dei luoghi ed incidenti sulla fauna selvatica;
i) l'abbandono di rifiuti e residui di qualsiasi tipo;
l) l'abbandono di cani e gatti, l'introduzione di specie animali; per le attività di reintroduzione di specie della fauna selvatica occorrerà disporre di una autorizzazione rilasciata dall'ente gestore previo parere del comitato tecnico-scientifico;
m) la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di attuazione della riserva naturale; nelle more della approvazione del regolamento suddetto potrà essere autorizzata la raccolta dall'ente gestore, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico che prescrive la quantità e le modalità di raccolta consentite;
n) qualsiasi movimento di terreno non esplicitamente autorizzato dall'ente gestore, fatti salvi gli interventi di ripristino ambientale o delle attività programmate e coordinate con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali;
o) l'alterazione delle caratteristiche naturali di sorgenti, corsi e bacini d'acqua, anche se temporanei, fatte salve le esigenze di tutela e recupero ambientale; qualsiasi intervento dovrà comunque essere autorizzato dall'ente gestore previo parere del comitato tecnico-scientifico;
p) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, di reperti vegetali ed animali in genere, eventuali autorizzazioni potranno essere rilasciate per i soli fini di studio dall'ente gestore ad istituti pubblici di ricerca o legalmente riconosciuti.



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