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| Legge istitutiva Riserva della Duchessa | Aggiornamento legge.

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(Gestione)

1. La gestione della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa" è affidata al comune di Borgorose.

2. In particolare all'ente gestore sono affidate le attività turistico-didattiche e produttive; tali attività si svolgeranno nel rispetto delle norme di programmazione e pianificazione territoriale contenute nel successivo art. 8.

3. L'ente gestore dovrà prevedere idonee forme di partecipazione delle amministrazioni separate dei beni di uso civico di Corvaro, S. Stefano e di S. Anatolia alla definizione delle direttive di gestione per i territori della riserva naturale ricadenti nelle aree di loro rispettiva competenza.

4. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ente gestore dovrà istituire un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa della riserva naturale.

5. Il personale dell'ufficio sarà composto da un direttore, da un segretario amministrativo e dal personale tecnico, in ragione di un perito agrario e di dodici operatori tecnici (guardiaparco) e di tre operai qualificati.

6. Il suddetto personale verrà nominato, su richiesta dell'ente gestore "guardia particolare giurata", ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa vigente,

7. Il personale dell'ufficio tecnico della riserva naturale verrà assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

8. In attesa dell'espletamento dei concorsi di cui al precedente settimo comma l'ente gestore è autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine nei limiti consentiti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 ed in conformità con le direttive emanate dalla Giunta regionale.

9. Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a tempo determinato non potrà comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente degli enti locali.

10. Fino all'assunzione del personale di cui al precedente quinto comma, l'ente gestore, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento della riserva naturale potrà avvalersi di proprio personale qualificato nel settore ambientale, di personale degli uffici regionali competenti, distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

11. In caso di inadempienza alle norme previste dalla presente legge, la Regione nomina un commissario ad acta entro sessanta giorni dalle rilevazione dell'inadempienza.



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