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| Legge istitutiva Riserva della Duchessa | Aggiornamento legge.

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(Zonizzazione della riserva naturale)


1. Il territorio della riserva naturale delle "Montagne della Duchessa" è diviso nelle zone riportate con appositi simboli grafici nella cartografia in scala 1:10.000 che costituisce l'allegato C (Omissis) alla presente legge, i relativi perimetri sono descritti nell'allegato D (Omissis) alla presente legge.

2. Le zone indicate sono:

  • Zona "A" di riserva integrale: in tale zona sono esclusi interventi di qualsiasi tipo; le norme di fruizione, limitatamente al settore della ricerca scientifica, sono contenute negli strumenti di attuazione di cui al successivo art. 9;
     
  • Zona "B" di riserva orientata: in tale zona sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela, recupero o ripristino degli ecosistemi naturali originari, nonchè il transito per la conduzione delle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente. Sono vietati interventi edilizi di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli specificamente indicati nel successivo art. 13. Le norme di fruizione della zona "B", limitatamente alle attività di ricerca, studio o didattica sono contenute negli strumenti di attuazione di cui al successivo art. 9;
     
  • Zona "C" di riserva parziale: in tale zona sono consentiti i soli interventi destinati alla tutela, ripristino e razionale gestione degli ecosistemi naturali presenti, nonchè lo svolgimento delle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente. Sono vietati interventi edilizi di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli specificamente indicati nel successivo art. 13 e per quelli di restauro conservativo di strutture preesistenti. Sono consentiti gli interventi di recupero dell'eventuale patrimonio storico-archeologico presente, limitatamente al restauro conservativo delle strutture esistenti e la manutenzione con tecniche naturali delle piste, mulattiere e sentieri di uso solo primario secondo quanto indicato negli strumenti attuativi di cui al successivo art. 9 e purchè ciò non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni tipo delle infrastrutture suddette. Le norme di fruizione della zona "C" limitatamente alle attività di ricerca, studio o didattica ed alle attività tradizionali di allevamento compatibili con l'ambiente sono contenute negli strumenti di attuazione di cui al successivo art. 9;
     
  • Zona "D" di fruizione turistica, agro-forestale e di servizi: in tale zona sono consentiti interventi di restauro edilizio e recupero del patrimonio storico-edilizio preesistente, da destinare a servizi della riserva naturale, nonchè ad uso agricolo e di allevamento; in tale zona possono essere realizzate nuove strutture edilizie conformi agli strumenti urbanistici vigenti, aventi un indice territoriale comunque non superiore a 0,001 mc/mq su lotto minimo indivisibile di 50.000 mq ed una destinazione d'uso esclusivamente turistica od agro-zootecnica; sono fatte salve le normative e le competenze regionali e statali in materia che comportino prescrizioni più restrittive; l'ente gestore rilascerà apposite autorizzazioni sentito il parere del comitato tecnico-scientifico ed avendo ricevuto parere favorevole dalla Giunta regionale. I manufatti da realizzare, dovranno comunque attenersi a tipologie caratteristiche della locale edilizia rurale e non dovranno risultare in contrasto con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ambientali del territorio. La zona "D" è destinata allo studio, alla didattica e fruizione turistica qualificata attraverso strutture ed itinerari appositamente predisposti, ed alle attività produttive tradizionali, agro-forestali e di allevamento, per le quali l'ente gestore predispone piani di valorizzazione, in accordo con le finalità istitutive della riserva naturale e le fruizioni della medesima zona, al fine di sviluppare forme di selvicoltura naturalistica, di agricoltura biologica e la valorizzazione delle produzioni naturali spontanee. E' consentita la manutenzione con tecniche naturali delle piste, mulattiere e sentieri d'uso primario e secondario, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse, in relazione alle esigenze di migliore assetto del territorio secondo quanto stabilito dagli strumenti attuativi di cui al successivo art. 9, comunque nel rispetto dei tracciati e delle sezioni tipo esistenti; per le solo piste e mulattiere di uso primario potrà essere consentita una ampiezza massima di tre metri più un metro per eventuali cunette e spiazzi di servizio.


3. La presente suddivisione in zone potrà essere oggetto di migliore definizione in fase di predisposizione e di approvazione degli strumenti attuativi, sulla base delle indicazioni che emergeranno dagli studi propedeutici alla redazione degli strumenti stessi ed al fine di ottenere la migliore utilizzazione del territorio secondo le finalità istitutive della riserva naturale



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