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Sanzioni


L.R. 06 Ottobre 1997, n. 29
Norme in materia di aree naturali protette regionali.
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Capo IV
Sorveglianza e sanzioni

Art. 37
(Sorveglianza)


1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, sono incaricati di far rispettare la presente legge tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente nonché gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.



Art. 38 (12b)
(Sanzioni)


1. Salvo che il fatto costituisca un reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette è soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 259,00 a euro 2.590,00. Nel caso di più violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni degli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della l. 349/1986 e successive modifiche, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.




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